IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa» ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, che stabilisce che, agli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, si provvede per il tramite del prefetto di Siracusa; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per la ricostruzione e il restauro della Basilica di Noto e, da ultimo, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 22 marzo 2012, con cui, per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 e' stata autorizzata a proseguire nell'espletamento delle attivita' consultive, fino al 31 dicembre 2012; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 36 del 14 gennaio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata al completamento delle attivita' di restauro della Cattedrale di San Nicolo' in Noto.»; Vista la nota del 20 dicembre 2013 con cui il Prefetto di Siracusa, nel comunicare che le attivita' di completamento della Basilica di San Nicolo' in Noto sono tutt'ora in corso, chiede una proroga di tre mesi del termine previsto dall'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 36/2013 al fine di ultimare le iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza medesima; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al restauro della citata Cattedrale; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 36 del 14 gennaio 2013, e' prorogato di ulteriori tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Siracusa nei limiti delle risorse destinate all'intervento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2014 Il Capo del dipartimento: Gabrielli